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STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “[DENOMINAZIONE]”

Articolo 1 — Costituzione, natura giuridica, sede e durata

  1. È costituita l’associazione denominata “[DENOMINAZIONE]”, di seguito anche “Associazione”.

  2. L’Associazione è costituita in forma di associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

  3. L’Associazione ha sede legale in Corsico (MI), Via Sebastiano Caboto 7a (20094). Per il perseguimento delle proprie finalità può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, sedi operative, sportelli territoriali, recapiti e unità locali, con delibera del Consiglio Direttivo.

  4. Ai fini dell’accreditamento regionale lombardo, l’Associazione istituisce e mantiene una sede regionale in Lombardia, nonché eventuali sedi operative nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente.

  5. La durata dell’Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi del presente statuto.

  6. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 — Denominazione e qualifiche riservate

  1. Fino all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’Associazione non utilizza nella propria denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico le locuzioni e gli acronimi riservati agli enti già iscritti.

  2. A decorrere dall’iscrizione nella sezione del RUNTS relativa alle Associazioni di Promozione Sociale, l’Associazione integra la propria denominazione con la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o con l’acronimo “APS” e può utilizzare, nei limiti di legge, anche la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.

  3. In ogni atto, corrispondenza e comunicazione verso terzi, l’Associazione indica almeno la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, l’eventuale numero di iscrizione al RUNTS e l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 3 — Finalità statutarie e principi

  • L’Associazione è ente senza scopo di lucro, indipendente, apartitico, aconfessionale, democratico e ispirato ai principi di uguaglianza, partecipazione, trasparenza, correttezza, autonomia patrimoniale e finanziaria, assenza di discriminazioni e tutela della persona.

  • Nell’ambito delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie del Terzo Settore, l’Associazione persegue quale scopo statutario esclusivo la tutela, l’assistenza, l’informazione, l’educazione, la rappresentanza e la difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti.

  • In particolare, l’Associazione opera per: a) la tutela dei consumatori e degli utenti contro pratiche commerciali scorrette, condotte ingannevoli o aggressive, omissioni informative, pubblicità non trasparente, clausole vessatorie, condizioni contrattuali squilibrate e, più in generale, comportamenti idonei a pregiudicare la libertà di scelta, la consapevolezza e i diritti economici degli utenti; b) il contrasto a interfacce digitali manipolative, dark pattern, meccanismi di iscrizione o acquisto poco chiari, rinnovi automatici non adeguatamente evidenziati, ostacoli all’esercizio del recesso o alla disdetta, sistemi di consenso non trasparenti e ogni altra pratica online idonea ad alterare o condizionare indebitamente le decisioni dell’utente; c) la promozione della trasparenza, correttezza, comprensibilità ed equità nei rapporti contrattuali e precontrattuali, con particolare attenzione ai contratti conclusi online, ai servizi digitali, alle piattaforme, agli e-commerce, ai marketplace, alle app e ai servizi basati su abbonamento; d) la tutela dei diritti degli utenti nel contesto digitale, telematico e tecnologico, inclusi la protezione dei dati personali, la riservatezza, la sicurezza informatica, l’uso corretto dei cookie e degli strumenti di tracciamento, la profilazione, l’impiego di sistemi automatizzati, algoritmici e di intelligenza artificiale; e) la tutela della qualità, sicurezza, accessibilità e affidabilità di beni e servizi, anche digitali, nonché il diritto degli utenti a ricevere informazioni chiare, complete, veritiere e facilmente comprensibili; f) la promozione dell’educazione al consumo consapevole, della cultura digitale, della legalità online e della conoscenza dei diritti dei consumatori e degli utenti; g) la prevenzione, segnalazione e repressione, nelle forme consentite dall’ordinamento, di truffe online, frodi digitali, phishing, abusi informatici, cyberbullismo, diffusione illecita di contenuti personali e altre condotte lesive della dignità, sicurezza e libertà degli utenti; h) la promozione di strumenti di prevenzione, assistenza, composizione e risoluzione delle controversie, anche mediante sportelli informativi, segnalazioni, diffide, procedure conciliative, iniziative collettive e ogni altra forma di tutela consentita dalla legge.

Articolo 4 — Attività di interesse generale, attività strumentali e tutela giudiziale

  1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, l’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, purché coerenti con lo scopo statutario di tutela dei consumatori e degli utenti. In particolare, l’Associazione può svolgere attività aventi ad oggetto: a) educazione, istruzione, formazione e informazione dei consumatori e degli utenti, anche mediante iniziative culturali, divulgative, didattiche e di sensibilizzazione sui diritti, sui rischi e sulle opportunità connessi all’utilizzo di beni, servizi, piattaforme e strumenti digitali; b) attività di studio, ricerca, analisi, monitoraggio e raccolta dati di particolare interesse sociale, con riferimento ai comportamenti degli operatori economici, alle pratiche commerciali, ai contratti, ai servizi digitali,all’uso delle tecnologie, dei sistemi algoritmici e dell’intelligenza artificiale nei rapporti con consumatori e utenti; c) organizzazione e gestione di attività culturali, editoriali, informative e di diffusione della cultura della legalità, della trasparenza, della correttezza contrattuale e della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; d) formazione extrascolastica e attività di prevenzione rispetto a fenomeni lesivi degli utenti, inclusi bullismo, cyberbullismo, abusi digitali, truffe online, uso distorto delle tecnologie e altre condotte pregiudizievoli per la dignità, la sicurezza e la libertà delle persone; e) promozione della cultura della legalità, della responsabilità digitale, della sicurezza informatica, della protezione dei dati personali, dell’accessibilità, della trasparenza e della correttezza nei rapporti economici, contrattuali e sociali; f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali ed economici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, anche attraverso attività di assistenza, orientamento, rappresentanza, segnalazione, intervento presso autorità competenti e iniziative collettive consentite dall’ordinamento; g) promozione di strumenti di prevenzione e composizione delle controversie, anche mediante sportelli, procedure conciliative, attività di supporto informativo e iniziative volte a favorire il riequilibrio dei rapporti tra consumatori, utenti, professionisti, piattaforme e imprese; h) promuovere, sostenere o partecipare, nei limiti consentiti dalla legge, ad azioni giudiziarie, azioni inibitorie, azioni collettive, azioni rappresentative e azioni di classe ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile; i) presentare segnalazioni, esposti, reclami, diffide, memorie e istanze presso autorità amministrative indipendenti, autorità giudiziarie ed enti pubblici o privati competenti, nonché costituirsi come parte civile in processi penali.

  2. In via esemplificativa e non esaustiva, l’Associazione può: a) svolgere attività di studio, ricerca, monitoraggio, raccolta dati, analisi tecnica, tecnologica e giuridica, predisposizione di report, dossier, osservatori, pareri, linee guida, documenti informativi e pubblicazioni relative ai diritti dei consumatori e degli utenti; b) analizzare siti web, piattaforme digitali, applicazioni, marketplace, sistemi algoritmici, interfacce utente, strumenti di profilazione, meccanismi di consenso, servizi digitali e altre tecnologie al fine di individuare pratiche scorrette, dark pattern, criticità normative o rischi per gli utenti; c) organizzare convegni, seminari, webinar, corsi, workshop, campagne informative e di sensibilizzazione, eventi pubblici, sportelli informativi, attività formative, pubblicazioni cartacee e digitali, contenuti editoriali, audiovisivi e divulgativi; d) prestare attività di orientamento, consulenza, assistenza, supporto informativo e accompagnamento ai soci e ai terzi, anche mediante strumenti telematici e servizi a distanza; e) promuovere iniziative di prevenzione, conciliazione, mediazione, composizione stragiudiziale delle controversie e ogni altra forma di tutela consentita dall’ordinamento, anche collettiva; f) promuovere, sostenere o partecipare, nei limiti consentiti dalla legge, ad azioni giudiziarie, azioni inibitorie, azioni collettive, azioni rappresentative e azioni di classe ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile; g) formulare segnalazioni, reclami, diffide, esposti, memorie, osservazioni, istanze e contributi presso autorità amministrative indipendenti, autorità regolatorie, enti pubblici, organismi di vigilanza e autorità giudiziarie competenti; h) collaborare con università, enti di ricerca, scuole, enti pubblici, enti del Terzo Settore, fondazioni, reti associative, ordini professionali e altri soggetti pubblici o privati compatibili con i principi di indipendenza, autonomia e trasparenza dell’Associazione; i) partecipare a bandi, programmi, progetti, partenariati, tavoli tecnici e iniziative nazionali, europee o internazionali coerenti con le finalità associative.

  3. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e nei limiti consentiti dalla legge; l’individuazione concreta di tali attività è rimessa al Consiglio Direttivo.

  4. L’Associazione può agire, intervenire o resistere in procedimenti giudiziali e stragiudiziali, individuali o collettivi, nei limiti consentiti dalla legge e in coerenza con le proprie finalità statutarie, anche quale ente esponenziale degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.

  5. L’Associazione può aderire a reti associative, federazioni, coordinamenti, partenariati, protocolli e accordi di collaborazione, temporanei o stabili, purché tali rapporti non compromettano l’autonomia, l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse.

Articolo 5 — Associati, categorie e quote

  1. L’Associazione è a struttura aperta. Possono essere ammessi come associati le persone fisiche che condividono le finalità associative e si impegnano a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali. Possono altresì essere ammessi, limitatamente alla categoria dei soci sostenitori, enti, associazioni, fondazioni e persone giuridiche che condividano le finalità dell’Associazione e intendano sostenerne le attività.

  2. Gli associati si distinguono in:
    a) soci fondatori;
    b) soci ordinari;
    c) soci sostenitori;
    d) membri onorari.

  3. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione mediante sottoscrizione dell’atto costitutivo. La qualifica di socio fondatore ha valore storico e identificativo e non attribuisce diritti patrimoniali, amministrativi o di voto ulteriori rispetto a quelli riconosciuti agli altri associati aventi diritto di voto.

  4. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla costituzione, secondo le modalità previste dal presente statuto.

  5. Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono con una quota o con un sostegno rafforzato, anche economico, professionale o progettuale, al perseguimento delle finalità associative, restando fermi i medesimi diritti associativi fondamentali dei soci ordinari.

  6. Possono assumere la qualifica di soci sostenitori anche enti, associazioni, fondazioni e persone giuridiche che condividano le finalità associative e intendano sostenere l’attività dell’Associazione. I soci sostenitori aventi natura di ente o persona giuridica esercitano i propri diritti associativi tramite un rappresentante designato e comunicato per iscritto all’Associazione.

  7. Sono membri onorari coloro ai quali può essere conferita dal Consiglio Direttivo una qualifica di benemerenza per particolari meriti scientifici, professionali, istituzionali o associativi coerenti con gli scopi dell’Associazione. Tale qualifica, salvo separata domanda e ammissione come socio ordinario, fondatore o sostenitore, non comporta acquisto della qualità di associato né diritto di voto.

  8. Tutti gli associati aventi diritto di voto godono del principio una testa, un voto, senza privilegi patrimoniali, temporanei o di categoria.

  9. La quota associativa annuale è deliberata dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, secondo quanto stabilito dal regolamento interno; essa è personale, non trasferibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

  10. Le quote associative devono essere di importo non meramente simbolico e sono riscosse di regola con modalità tracciabili; ove il pagamento in contanti sia ammesso, esso deve risultare da idonea quietanza e dalla documentazione di adesione o conferma dell’adesione.

  11. L’ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. L’eventuale rigetto deve essere motivato.

  12. La qualità di associato è personale, non trasmissibile e non temporanea.

Articolo 6 — Ammissione, recesso ed esclusione

  1. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l’attività di interesse generale svolta.

  2. Il Consiglio Direttivo decide entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. L’eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all’interessato.

  3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, l’interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci la prima Assemblea utile.

  4. L’ammissione diviene efficace con la comunicazione del provvedimento favorevole, il pagamento della quota associativa e l’annotazione nel libro degli associati.

  5. Il socio può recedere in ogni momento mediante comunicazione scritta; il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione, fermo restando l’obbligo di versare le quote già scadute e l’irripetibilità di quelle riferite all’anno in corso.

  6. L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta e concessione di un termine non inferiore a quindici giorni per le difese, nei casi di: a) grave o reiterata violazione dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni sociali; b) comportamento gravemente lesivo del patrimonio morale, dell’immagine, dell’indipendenza o degli interessi dell’Associazione; c) morosità protratta oltre il termine assegnato con diffida; d) sopravvenuta incompatibilità con i requisiti richiesti per l’appartenenza o per le cariche sociali; e) dichiarazioni false o reticenti rese ai fini dell’ammissione o del mantenimento della qualità di associato.

  7. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso alla prima Assemblea utile; nelle more, il provvedimento resta efficace salvo diversa deliberazione assembleare.

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Articolo 7 — Diritti e doveri degli associati, libri sociali e registro iscritti

  1. Gli associati hanno diritto di: a) partecipare alla vita associativa secondo le regole del presente statuto; b) votare in Assemblea trascorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota; c) essere eletti alle cariche sociali, nei limiti di legge e del presente statuto; d) consultare i libri sociali secondo le modalità di cui al presente articolo.

  2. Gli associati hanno il dovere di: a) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali; b) contribuire al perseguimento delle finalità associative; c) mantenere comportamenti coerenti con l’indipendenza e il buon nome dell’Associazione; d) versare puntualmente le quote dovute.

  3. Sono tenuti, a cura degli organi competenti, almeno i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati; b) il libro dei verbali delle Assemblee; c) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo; d) il libro dei verbali dell’Organo di Controllo, se nominato; e) il registro dei volontari non occasionali, se l’Associazione se ne avvale.

  4. L’Associazione tiene un unico elenco nazionale degli iscritti, anche se articolato territorialmente per regioni e province; tale elenco è aggiornato almeno al 31 dicembre di ogni anno e riporta, per ciascun iscritto, i dati necessari secondo la normativa vigente e l’indicazione della quota associativa versata e della eventuale categoria di appartenenza.

  5. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo; la consultazione è consentita entro un termine ragionevole e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta, presso la sede associativa o con modalità telematiche idonee.

  • Articolo 8 — Organi sociali, indipendenza, incompatibilità e conflitti di interesse

  1. Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vicepresidente, se nominato; e) l’Organo di Controllo, se nominato o obbligatorio; f) il Revisore legale o il soggetto terzo indipendente incaricato della verifica del bilancio, se nominato o obbligatorio.

  2. Le cariche sociali sono elettive e ispirate ai principi di democraticità, rotazione, trasparenza, imparzialità e responsabilità.

  3. Salvo quanto previsto dalla legge per l’Organo di Controllo, per il Revisore e per specifici incarichi professionali distinti e autonomi, ai componenti degli organi sociali non spetta alcun compenso; è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate.

  4. Non possono ricoprire la carica di Presidente, Vicepresidente o componente del Consiglio Direttivo coloro che: a) si trovino in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge; b) abbiano riportato condanne definitive rilevanti in relazione all’attività dell’Associazione o incompatibili con i requisiti di onorabilità richiesti; c) rivestano cariche di amministrazione, direzione, controllo o consulenza stabile in imprese di produzione o distribuzione di beni o servizi nei settori rispetto ai quali l’Associazione svolge attività di tutela, ovvero si trovino in situazione idonea a comprometterne l’indipendenza; d) si trovino in conflitto di interessi strutturale o continuativo con l’Associazione.

  5. I titolari di cariche sociali rendono all’atto dell’accettazione, e successivamente quando richiesto, dichiarazione circa il possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e assenza di cause di incompatibilità.

  6. Chiunque partecipi a una deliberazione in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, è tenuto a darne immediata comunicazione e ad astenersi dal voto; l’astensione e le relative ragioni sono annotate nel verbale.

Articolo 9 — Assemblea degli associati

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

  2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, nonché quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

  3. La convocazione deve contenere ordine del giorno, data, ora, luogo e modalità di partecipazione e deve essere comunicata almeno otto giorni prima della riunione mediante PEC, e-mail, pubblicazione sul sito istituzionale o altri mezzi idonei a darne prova.

  4. È ammessa la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, purché sia possibile verificare l’identità del partecipante, la regolarità della partecipazione e la genuinità del voto.

  5. Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta; ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe.

  6. L’Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto o opportuno, l’Organo di Controllo, il Revisore legale o il soggetto terzo indipendente incaricato della verifica del bilancio; c) approva il bilancio d’esercizio o il rendiconto per cassa e, quando dovuto o deliberato, il bilancio sociale; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l’azione di responsabilità; e) delibera sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione degli associati, nei casi previsti dal presente statuto; f) approva i regolamenti assembleari e gli altri regolamenti riservati alla propria competenza; g) delibera su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

  7. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell’Associazione, nonché sulla devoluzione del patrimonio residuo.

  8. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; delibera a maggioranza dei voti espressi.

  9. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto; delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo quanto previsto per lo scioglimento.

  10. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

  11. Delle riunioni assembleari è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 10 — Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero di membri da tre a nove, determinato dall’Assemblea; i primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo.

  2. I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

  3. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati in regola con il pagamento delle quote; la maggioranza dei consiglieri deve in ogni caso essere scelta tra persone fisiche associate.

  4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e, se del caso, il Tesoriere e il Segretario, salvo diversa determinazione dell’Assemblea o dell’atto costitutivo per il primo mandato.

  5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri; la convocazione è inviata almeno cinque giorni prima, salvo urgenza.

  6. È ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l’identificazione dei partecipanti e l’effettiva partecipazione alla discussione e al voto.

  7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

  8. Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati per legge o per statuto all’Assemblea. In particolare, il Consiglio: a) attua gli indirizzi dell’Assemblea; b) predispone il bilancio e ogni documento contabile o programmatico; c) cura la tenuta dei libri sociali e degli adempimenti verso il RUNTS e le altre autorità competenti; d) delibera sulle domande di ammissione e sui provvedimenti di esclusione; e) determina l’ammontare delle quote associative, se non riservato all’Assemblea; f) istituisce sedi operative, sportelli e articolazioni territoriali; g) conferisce incarichi professionali, consulenze e mandati; h) delibera la promozione, la resistenza, l’intervento, la conciliazione e la transazione in giudizio e fuori giudizio, nonché il conferimento di procure e mandati difensivi; i) approva protocolli, convenzioni, partnership e adesioni a reti o coordinamenti compatibili con il presente statuto; j) adotta regolamenti interni non riservati all’Assemblea.

  9. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio.

  10. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio può cooptare i sostituti fino alla prima Assemblea utile; se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti, il Consiglio decade e il Presidente o, in mancanza, il consigliere più anziano convoca tempestivamente l’Assemblea per il rinnovo.

  11. Articolo 11 — Presidente e Vicepresidente

    1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con potere di firma sociale e processuale.

    2. Il Presidente: a) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo; b) cura l’esecuzione delle delibere; c) sovrintende al funzionamento generale dell’Associazione; d) compie gli atti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo, con obbligo di ratifica nella prima riunione utile; e) conferisce, sulla base delle deliberazioni competenti, mandati e procure ad avvocati, consulenti e difensori.

    3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di assenza, impedimento o vacanza temporanea.

  12. Le limitazioni del potere di rappresentanza eventualmente deliberate sono opponibili ai terzi solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Articolo 12 — Organo di Controllo, revisione e verifica del bilancio

  1. L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dalla legge e può essere nominato in ogni tempo dall’Assemblea per esigenze di trasparenza, corretta amministrazione, accreditamento pubblico o opportunità organizzativa.

  2. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale sono nominati nei casi previsti dalla legge; l’Assemblea può comunque procedere a tale nomina anche in via volontaria.

  3. I componenti dell’Organo di Controllo e il Revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo limiti di legge.

  4. L’Organo di Controllo esercita le funzioni previste dalla legge e dallo statuto, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

  5. Il bilancio annuale, una volta approvato dall’Assemblea, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione ed è sottoposto a verifica: a) dall’Organo di Controllo, quando nominato e nei limiti delle proprie attribuzioni; b) in mancanza, da un Revisore legale o, fuori dai casi di revisione legale obbligatoria, da altro soggetto terzo indipendente dotato di adeguata competenza, nominato dall’Assemblea.

  6. La verifica di cui al comma 5 è sempre effettuata quando necessaria per l’iscrizione o il mantenimento in registri, elenchi o accreditamenti pubblici.

Articolo 13 — Patrimonio, risorse, indipendenza economica, volontari e lavoratori

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili, diritti, disponibilità liquide, avanzi di gestione accantonati, fondi, riserve, donazioni, lasciti e da ogni altra utilità acquisita a qualunque titolo.

  2. Le risorse economiche dell’Associazione possono derivare, tra l’altro, da: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati; c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari; d) proventi da convenzioni, accordi e partenariati compatibili; e) raccolte fondi; f) rendite patrimoniali; g) attività diverse secondarie e strumentali consentite dalla legge.

  3. Il patrimonio, i ricavi, le rendite, i proventi, le entrate comunque denominate e ogni altra risorsa sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione.

  4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

  5. L’Associazione mantiene indipendenza e autonomia finanziaria. Ogni contributo, sponsorizzazione, convenzione o apporto proveniente da imprese o associazioni di imprese è ammesso solo se compatibile con l’indipendenza dell’ente, deliberato con motivazione dal Consiglio Direttivo, adeguatamente documentato e reso trasparente nei documenti contabili e, ove richiesto o opportuno, sul sito istituzionale.

  6. L’Associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale, diretta o indiretta, avente ad oggetto beni o servizi di terzi, quando tale attività possa compromettere o far apparire compromessa la sua indipendenza.

  7. L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, solo nei limiti necessari allo svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei limiti di legge applicabili alle APS.

  8. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro e sono assicurati nei modi previsti dalla legge.

Articolo 14 — Esercizio sociale, bilancio, trasparenza, sito, privacy, PEC e firma digitale

  1. L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea in sede di adeguamento organizzativo.

  2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro centottanta giorni in presenza di particolari esigenze da motivare, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d’esercizio o il rendiconto per cassa e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.

  3. Il bilancio approvato è depositato nel RUNTS nei termini di legge e pubblicato annualmente sul sito istituzionale dell’Associazione, insieme ai documenti la cui pubblicazione sia richiesta dalla normativa o ritenuta utile ai fini della trasparenza e degli accreditamenti pubblici.

  4. L’Associazione cura e mantiene un sito internet istituzionale aggiornato, con contenuti informativi idonei a rappresentarne finalità, attività, organizzazione e funzionamento; in area pubblica sono resi disponibili almeno lo statuto vigente, le sedi e gli sportelli attivi, le modalità di iscrizione, l’importo delle quote associative, la composizione degli organi sociali e i bilanci pubblicabili. Il sito e i canali istituzionali non ospitano pubblicità commerciale incompatibile con l’indipendenza dell’Associazione.

  5. L’Associazione è titolare del trattamento dei dati personali trattati per il perseguimento delle proprie finalità e li tratta nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 e delle ulteriori disposizioni vigenti.

  6. L’Associazione si dota di un indirizzo PEC e può utilizzare strumenti di firma elettronica qualificata o digitale per i depositi, le comunicazioni, le convocazioni, i verbali, gli atti e gli adempimenti amministrativi, fiscali e giudiziari consentiti dall’ordinamento.

  7. Le comunicazioni agli associati e tra organi sociali possono avvenire, oltre che per posta ordinaria, tramite PEC, e-mail, piattaforme digitali e altri mezzi idonei a garantirne la prova e la riferibilità.

  8. I documenti e i libri sociali possono essere formati, sottoscritti, archiviati e conservati anche con modalità informatiche, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 15 — Scioglimento, devoluzione del patrimonio e rinvio

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.

  2. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

  3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o affini, con preferenza per enti aventi finalità di tutela dei consumatori e degli utenti.

  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano il decreto legislativo n. 117/2017, il codice civile, il codice di procedura civile, la normativa di settore in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, la normativa regionale applicabile e ogni altra disposizione vigente.

Formula finale per la stampa

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: [●]

I fondatori: [●]

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STATUTO ASSOCIAZIONE: ART.6-7-9

STATUTO PARTE 3

Articolo 6 — Ammissione, recesso ed esclusione

  1. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l’attività di interesse generale svolta.

  2. Il Consiglio Direttivo decide entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. L’eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all’interessato.

  3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, l’interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci la prima Assemblea utile.

  4. L’ammissione diviene efficace con la comunicazione del provvedimento favorevole, il pagamento della quota associativa e l’annotazione nel libro degli associati.

  5. Il socio può recedere in ogni momento mediante comunicazione scritta; il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione, fermo restando l’obbligo di versare le quote già scadute e l’irripetibilità di quelle riferite all’anno in corso.

  6. L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta e concessione di un termine non inferiore a quindici giorni per le difese, nei casi di: a) grave o reiterata violazione dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni sociali; b) comportamento gravemente lesivo del patrimonio morale, dell’immagine, dell’indipendenza o degli interessi dell’Associazione; c) morosità protratta oltre il termine assegnato con diffida; d) sopravvenuta incompatibilità con i requisiti richiesti per l’appartenenza o per le cariche sociali; e) dichiarazioni false o reticenti rese ai fini dell’ammissione o del mantenimento della qualità di associato.

  7. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso alla prima Assemblea utile; nelle more, il provvedimento resta efficace salvo diversa deliberazione assembleare.

Articolo 7 — Diritti e doveri degli associati, libri sociali e registro iscritti

  1. Gli associati hanno diritto di: a) partecipare alla vita associativa secondo le regole del presente statuto; b) votare in Assemblea trascorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota; c) essere eletti alle cariche sociali, nei limiti di legge e del presente statuto; d) consultare i libri sociali secondo le modalità di cui al presente articolo.

  2. Gli associati hanno il dovere di: a) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali; b) contribuire al perseguimento delle finalità associative; c) mantenere comportamenti coerenti con l’indipendenza e il buon nome dell’Associazione; d) versare puntualmente le quote dovute.

  3. Sono tenuti, a cura degli organi competenti, almeno i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati; b) il libro dei verbali delle Assemblee; c) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo; d) il libro dei verbali dell’Organo di Controllo, se nominato; e) il registro dei volontari non occasionali, se l’Associazione se ne avvale.

  4. L’Associazione tiene un unico elenco nazionale degli iscritti, anche se articolato territorialmente per regioni e province; tale elenco è aggiornato almeno al 31 dicembre di ogni anno e riporta, per ciascun iscritto, i dati necessari secondo la normativa vigente e l’indicazione della quota associativa versata e della eventuale categoria di appartenenza.

  5. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo; la consultazione è consentita entro un termine ragionevole e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta, presso la sede associativa o con modalità telematiche idonee.

Articolo 8 — Organi sociali, indipendenza, incompatibilità e conflitti di interesse

  1. Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vicepresidente, se nominato; e) l’Organo di Controllo, se nominato o obbligatorio; f) il Revisore legale o il soggetto terzo indipendente incaricato della verifica del bilancio, se nominato o obbligatorio.

  2. Le cariche sociali sono elettive e ispirate ai principi di democraticità, rotazione, trasparenza, imparzialità e responsabilità.

  3. Salvo quanto previsto dalla legge per l’Organo di Controllo, per il Revisore e per specifici incarichi professionali distinti e autonomi, ai componenti degli organi sociali non spetta alcun compenso; è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate.

  4. Non possono ricoprire la carica di Presidente, Vicepresidente o componente del Consiglio Direttivo coloro che: a) si trovino in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge; b) abbiano riportato condanne definitive rilevanti in relazione all’attività dell’Associazione o incompatibili con i requisiti di onorabilità richiesti; c) rivestano cariche di amministrazione, direzione, controllo o consulenza stabile in imprese di produzione o distribuzione di beni o servizi nei settori rispetto ai quali l’Associazione svolge attività di tutela, ovvero si trovino in situazione idonea a comprometterne l’indipendenza; d) si trovino in conflitto di interessi strutturale o continuativo con l’Associazione.

  5. I titolari di cariche sociali rendono all’atto dell’accettazione, e successivamente quando richiesto, dichiarazione circa il possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e assenza di cause di incompatibilità.

  6. Chiunque partecipi a una deliberazione in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, è tenuto a darne immediata comunicazione e ad astenersi dal voto; l’astensione e le relative ragioni sono annotate nel verbale.